Ordinanza — n. 6673/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATSIKOKERIS KONSTANTINO nato il 01/07/1958 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sul trattamento punitivo subito è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha confermato I misura della pena, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATSIKOKERIS KONSTANTINO nato il 01/07/1958 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sul trattamento punitivo subito è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha confermato I misura della pena, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATSIKOKERIS KONSTANTINO nato il 01/07/1958 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sul trattamento punitivo subito è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha confermato I misura della pena, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 fl` Il Consigliere estensore i DEPOSITATA Il Pres ente Emilia AryGiordano IN CANCELLERIA Gior