Ordinanza — n. 6672/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DYFEKAJ ERJON nato a DURAZZO( ALBANIA) il 21/10/1987 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6672/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DYFEKAJ ERJON nato a DURAZZO( ALBANIA) il 21/10/1987 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag.
XI e XII), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del—ricorrente—al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Prè idente Emili