Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6671/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as vague, citing lack of specificity in legal argument regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the legal arguments presented. The appellant challenged the sentencing but merely repeated points already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal repetitive arguments procedural dismissal sentencing review sanzioni penali reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDIRON ALESSANDRO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 24/09/1982 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 1 e 2 sulla ritenuta congruità della pena in rapporto alla tipologia della sostanza rinvenuta, al numero non irrisorio di dosi ricavabili e ai plurimi precedenti dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore Il Pr sidente Anna Criuolo Giorgi Fidelbo DEPOSITATA ....... IN CANCELLERIA