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Ordinanza — n. 6669/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6669/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6669/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IUDICA MARIO nato a SAVONA il 30/04/1956 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISC'UOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che il motivo è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato in base al materiale rinvenuto nell'abitazione e al comportamento tenuto al momento dell'irruzione degli operanti nell'abitazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che il motivo è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato in base al materiale rinvenuto nell'abitazione e al comportamento tenuto al momento dell'irruzione degli operanti nell'abitazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato scemata imputabilità contravvenzione bagatellare circostanza attenuante corresponsabilità della vittima contributo per l'assistenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IUDICA MARIO nato a SAVONA il 30/04/1956 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISC'UOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che il motivo è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato in base al materiale rinvenuto nell'abitazione e al comportamento tenuto al momento dell'irruzione degli operanti nell'abitazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere es ensore Il Pr idente Anna Cris Giorgi Fidelbo TA TA IN CANGEWERIA 24 FE