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Ordinanza — n. 6667/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6667/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMOUR YASSINE nato il 29/10/1980 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati in ragione dell'improvviso mutamento di versione, a fronte dei riscontri acquisiti relativamente alle prime dichiarazioni rese in sede di indagini e alla natura di pericolo del reato di calunnia); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai richiesti benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte dei numerosi precedenti penali ostativi indicati in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 e 372 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati in ragione dell'improvviso mutamento di versione, a fronte dei riscontri acquisiti relativamente alle prime dichiarazioni rese in sede di indagini e alla natura di pericolo del reato di calunnia); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai richiesti benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte dei numerosi precedenti penali ostativi indicati in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte censura dell'accertamento dei fatti facoltà di astenersi dal testimoniare permesso di promuovere un procedimento penale deposizione inattendibile sviamento della giustizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMOUR YASSINE nato il 29/10/1980 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati in ragione dell'improvviso mutamento di versione, a fronte dei riscontri acquisiti relativamente alle prime dichiarazioni rese in sede di indagini e alla natura di pericolo del reato di calunnia); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai richiesti benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte dei numerosi precedenti penali ostativi indicati in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore Il Pre (\ r idente Anna Colo Giorgió Fidelbo bEPOSITATA IN CANCELLERR 2 4