Ordinanza — n. 6667/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMOUR YASSINE nato il 29/10/1980 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati in ragione dell'improvviso mutamento di versione, a fronte dei riscontri acquisiti relativamente alle prime dichiarazioni rese in sede di indagini e alla natura di pericolo del reato di calunnia); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai richiesti benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte dei numerosi precedenti penali ostativi indicati in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 e 372 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati in ragione dell'improvviso mutamento di versione, a fronte dei riscontri acquisiti relativamente alle prime dichiarazioni rese in sede di indagini e alla natura di pericolo del reato di calunnia); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai richiesti benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte dei numerosi precedenti penali ostativi indicati in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMOUR YASSINE nato il 29/10/1980 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati in ragione dell'improvviso mutamento di versione, a fronte dei riscontri acquisiti relativamente alle prime dichiarazioni rese in sede di indagini e alla natura di pericolo del reato di calunnia); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai richiesti benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte dei numerosi precedenti penali ostativi indicati in sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore Il Pre (\ r idente Anna Colo Giorgió Fidelbo bEPOSITATA IN CANCELLERR 2 4