Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 73, Paragraph 5 of D.P.R. 309/90, arguing it was factually incorrect. The court rejected this because the complaint consisted only of factual grievances without legal specificity, having already been properly addressed by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 369 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds consist merely of factual complaints or are a mere reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA IGNAZIO nato a VASTO il 06/04/1988 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che il motivo è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, il riferimento alle dichiarazioni dell'operante che assistette alla cessione e al rinvenimento dell'involucro ceduto all'acquirente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere est sore Il Pr dente Anna Criscu Giorgio idelbo SITATA r