Ordinanza — n. 6665/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/11/1976 avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen. sono privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sull'affermazione di responsabilità e sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per la ritenuta gravità del fatto in ragione delle minacce di morte rivolte al p.u.); considerato che anche il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (pag. 3 per il rilievo assorbente riconosciuto ai numerosi precedenti, anche specifici dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 336 e 341 bis cod. pen. sono privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sull'affermazione di responsabilità e sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per la ritenuta gravità del fatto in ragione delle minacce di morte rivolte al p.u.); considerato che anche il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (pag. 3 per il rilievo assorbente riconosciuto ai numerosi precedenti, anche specifici dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/11/1976 avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen. sono privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sull'affermazione di responsabilità e sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per la ritenuta gravità del fatto in ragione delle minacce di morte rivolte al p.u.); considerato che anche il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (pag. 3 per il rilievo assorbente riconosciuto ai numerosi precedenti, anche specifici dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore Il Pr,k idente Anna Cri uolo Giorgi4 Fidelbo DEPOS