Ordinanza — n. 6664/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO LEONELLO BASILE nato a ATESSA il 04/C17/1970 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di coltivazione di cannabis indica, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 e 4 sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 90, in ragione delle caratteristiche della coltivazione, e sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della ripetitività dei comportamenti, connessi alle specifiche caratteristiche dell'attività di coltivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 e 4 sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 90, in ragione delle caratteristiche della coltivazione, e sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della ripetitività dei comportamenti, connessi alle specifiche caratteristiche dell'attività di coltivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO LEONELLO BASILE nato a ATESSA il 04/C17/1970 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di coltivazione di cannabis indica, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 e 4 sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 90, in ragione delle caratteristiche della coltivazione, e sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della ripetitività dei comportamenti, connessi alle specifiche caratteristiche dell'attività di coltivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Pr idente Anna Cris olo Giorgic Fidelbo DEPOSITATA:1 IN CANCELL5nI