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Ordinanza — n. 6661/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds repetitive of previously rejected arguments. The decision relied on established case law regarding the correct application of facts and the sufficiency of judicial reasoning in drug trafficking cases.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking charges inadmissible appeal repetitive arguments violation of law generic mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFHI ABDEL MOUNAIM nato il 02/12/1972 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; 'N/ Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, avendo i giudici fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), valutando tutti gli elementi del fatto (sostanze, materiale e consistente somma di denaro rinvenuta) alla luce delle convergenti dichiarazioni dei numerosi acquirenti sentiti (pag. 3-5); rilevato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Pre idente Anna Cris4lo Giorgi Fidelbo r-71 5F- P O S I TATA - IM CANC,EL