Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the court cannot re-evaluate factual elements or propose alternative fact reconstructions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to reconstruct the facts regarding the meter tampering incident differently from the lower court's findings. The appellant argued that the tampering occurred before he lived in the property, but the court held that the appellate judgment was supported by a coherent argumentative apparatus establishing his responsibility. Consequently, the court ruled that the supreme court cannot re-read factual elements or adopt new parameters of fact reconstruction, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 2) cod. pen.; In cassation proceedings, the court of law is precluded from re-evaluating the factual elements upon which the decision is based or from autonomously adopting new and different parameters for the reconstruction and assessment of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA MAURO nato a ASCOLI PICENO il 01/02/1956 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Mezzina Mauro, condannato per il delitto di furto aggravato dal Tribunale di Ascoli Piceno, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante, è stata rideterminata la pena inflitta in quella di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa. Deduce nell'unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 625, comma 1, n.
2) cod. pen., rappresentando che la manomissione del contatore, con rottura dei sigilli, era risalente ad un'epoca nella quale il ricorrente non viveva nell'abitazione interessata dall'illecito prelievo. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine agli accertati profili di responsabilità dell'imputato con riferimento al reato a lui ascritto. I rilievi difensivi, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, propongono un'alternativa ricostruzione della vicenda.
E' d'uopo rammentare come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti índicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181-01; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01).
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dí euro 3.000,00 ín favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mari rosaria Bruno Francesco Mari Ciam DEPOS1TP"TA.