Ordinanza — n. 6507/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDINA DANIELE nato a PALERMO il 17/07/1965 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Con sentenza emessa in data 9/3/2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di Scardina Daniele per i reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen. e 189, commi 1 e 7 cod. strada. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza: I) Inosservanza o erronea applicazione di legge; vizio della motivazione risultante da testo del provvedimento impugnato in relazione alla riconosciuta sussistenza del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 7 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 590-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6507/2022 — snpen · Corte di Cassazione: II) Inosservanza o erronea applicazione di legge; vizio della motivazione risultante da testo del provvedimento impugnato in relazione al trattamento sanzionatorio. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, ponendo in evidenza, sulla base delle risultanze in atti, adeguatamente rappresentate in motivazione, che il ricorrente si è astenuto dal prestare soccorso alla vittima, incorrendo nella violazione contestata.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDINA DANIELE nato a PALERMO il 17/07/1965 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 9/3/2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di Scardina Daniele per i reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen. e 189, commi 1 e 7 cod. strada. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza: I) Inosservanza o erronea applicazione di legge; vizio della motivazione risultante da testo del provvedimento impugnato in relazione alla riconosciuta sussistenza del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 7 cod. pen.;
II) Inosservanza o erronea applicazione di legge; vizio della motivazione risultante da testo del provvedimento impugnato in relazione al trattamento sanzionatorio. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, ponendo in evidenza, sulla base delle risultanze in atti, adeguatamente rappresentate in motivazione, che il ricorrente si è astenuto dal prestare soccorso alla vittima, incorrendo nella violazione contestata.
Il fatto che altri si siano fermati a prestare soccorso alla vittima o che il ricorrente abbia brevemente sostato sul luogo del sinistro, come correttamente osservato in motivazione, non rileva ai fini della esclusione della responsabilità (Sez. 4, n. 34356 del 25/11/2020, Rv. 280153 - 01:"In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell'utente della strada";
Sez. 4, Sentenza n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 - 01:"In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità"). Del pari manifestamente infondati sono i rilievi in ordine al trattamento sanzionatorio. Non si individuano nel confuso argomentare del ricorso gli asseriti errori in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nella individuazione del reato più grave e nel giudizio di comparazione.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno Francesco Pitik_g