Italian Court dismisses appeal on recidiva and procedural grounds, ruling arguments inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dino Dellagaren inadmissible, rejecting claims regarding procedural violations and the application of recidiva rules. The defense argued that the appellate court failed to hold a contradictory session for a new recidiva charge and incorrectly applied sentencing guidelines. The court dismissed these points as unfounded, noting the recidiva was already contested at trial and the appellate court's reasoning was consistent with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 429, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 99, cod. pen.: The court holds that mere omissions in citing documents or sentencing headers do not invalidate a contested recidiva charge if the facts were previously established, and appellate courts must respect binding precedents on recidiva application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAGAREN DINO nato a PINEROLO il 19/06/1985 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 15/1/2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di Dellagaren Dino per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 2 cod. pen. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione dell'art. 429, comma 3, cod. proc. pen.; II) Violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; III) Violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.; IV) mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione;
V) e VI) Erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di recidiva. I motivi di ricorso sono inammissibili. La difesa (primo motivo di ricorso) rappresenta che, con decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello, era ordinata la trattazione in camera di consiglio, senza partecipazione in presenza delle parti, ai sensi della disciplina emergenziale. Con note scritte, regolarmente depositate, era eccepita la mancanza del termine a comparire. In seguito alla rinnovazione della citazione per l'udienza successiva del 2 dicembre 2020, la Corte d'appello disponeva una integrazione della imputazione, avente ad oggetto la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale.
Tale integrazione non poteva essere decisa in assenza di contraddittorio tra le parti. Oltretutto anche il giudice di primo grado aveva mancato di riportare la contestazione riguardante la recidiva nella intestazione della sentenza. Il rilievo è manifestamente infondato. Invero, la recidiva qualificata era stata ritualmente contestata in sede di rinvio a giudizio. Il fatto che non sia stata riportata nel decreto di citazione innanzi alla Corte di appello e nella intestazione della sentenza, per mera dimenticanza, non rileva e non esclude di fatto la sua contestazione.
Del pari manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso: che il Tribunale abbia escluso la recidiva è frutto di una interpretazione che non trova riscontro in atti ed è smentita dal fatto che il primo giudice ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con l'aggravante e la recidiva contestate. La Corte d'appello, che ha correttamente ricostruito tale passaggio nell'ultima pagina della motivazione, dal canto suo, ha ritenuto con appropriata motivazione di non escludere la recidiva già ritenuta in primo grado.
Pertanto, è del tutto inconferente la lamentata violazione degli artt. 597, comma 3 e 4 cod. proc. pen. In ordine al quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, occorre rilevare come la giustificazione offerta dalla Corte di appello in ordine al diniego della esclusione della recidiva non sia meritevole di essere censurata, essendo rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marciane), Rv. 251690-01). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 , Il Consigliere estensore Il Presi