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Ordinanza — n. 6500/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion is not reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentence was excessive. The appellant argued the penalty was illogical, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion and cannot be re-evaluated on appeal unless the reasoning is manifestly irrational. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p.: The determination of the penalty is a matter of judicial discretion in the trial court, and the Supreme Court cannot review the congruity of the sentence unless the reasoning is manifestly illogical or arbitrary.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility excessive penalty claim judicial reasoning review Italian criminal procedure dichiarazioni inverosimili sufficienza della testimonianza testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 360 n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
Deve aggiungersi che, ove il giudice non si discosti in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale, come nel presente caso, si ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
22714201) e quella che si esprime con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Ordinanza — n. 6115/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal as lower court properly denied generic mitigating circumstances citing prior records.
Ordinanza — n. 34607/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal signature by defendant violating procedural reform requiring lawyer signature.
Ordinanza — n. 30495/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding minor offense classification in drug trafficking case.
Ordinanza — n. 39281/2025 — snpen
Court dismisses appeal against plea bargain due to generic grounds not covered by new procedural law exceptions.
Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific sentencing motivation requirements not met. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence is near the maximum or above average, and since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the lower court's brief justification was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that judges have discretion to impose median or minimum sentences without extensive elaboration, provided the reasoning is not rudimentary. This case clarifies the threshold for requiring detailed sentencing arguments under Italian criminal procedure law. The ruling emphasizes that procedural requirements for motivation are tied to the severity of the penalty relative to the statutory range. Appellants must demonstrate that the sentence was excessive or near the maximum to trigger the need for exhaustive justification. The court's stance protects judicial efficiency while ensuring fairness in cases involving significant penalties. This precedent guides future appeals regarding the adequacy of sentencing explanations in criminal judgments. Lawyers must now carefully assess the penalty level before challenging the lack of detailed motivation in their appeals.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OULHACI SAMIR nato il 02/11/1973 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Oulhaci Samir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, era stata rideterminata la pena allo stesso inflitta per i reati di furto aggravato, danneggiamento, indebito utilizzo di carte di pagamento ed era stata ritenuta la continuazione con ulteriori reati di eguale natura oggetto di precedente giudicato.

La difesa, a motivi di ricorso lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, dolendosi della sua eccessività. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01).

Deve aggiungersi che, ove il giudice non si discosti in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale, come nel presente caso, si ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) e quella che si esprime con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101). Ciò premesso le censure difensive in tema di dosimetria della pena risultano del tutto generiche: non trovano riscontro in atti l'asserita manifesta irrazionalità della scelta operata dalla Corte di merito in tema di trattamento sanzionatorio e la lamentata eccessività della pena.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno Francesco Ma tryi t DEPOSITATA IN C t/nIf...E