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Ordinanza — n. 6498/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific factual and legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6498/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to articulate specific factual and legal grounds supporting the request. The appellant merely repeated generic criticisms of the lower court's reasoning without providing a critical argument against the logical path taken by the trial judges. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements mandating detailed justifications for cassation requests.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: I motivi di ricorso per Cassazione sono inammissibili se si limitano a riprodurre le censure dedute in appello senza una critica argomentata e l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggano la richiesta.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds cassation procedural rules generic criticisms repetition of lower court arguments indagine per furto violazione di domicilio reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Sez. 6, Sentenza n. 8700 del 21/01/2013
581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggano ogni richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 8700 del 21/01/2013 Ud.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 8700 del 21/01/2013
581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggano ogni richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 8700 del 21/01/2013 Ud.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC FADILA nato il 02/11/1984 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Hrustic Fadila ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia di responsabilità per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 4 cod. pen e 625, comma 1, n. 8-bis) cod. pen., con condanna alla pena ritenuta di giustizia.

A motivi di ricorso si duole della manifesta illogicità della motivazione e del travisamento delle risultanze processuali. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono. A fronte della puntuale ricostruzione dei fatti a cui è pervenuta la Corte di merito e delle corrette considerazioni in punto di diritto inferite dagli elementi rappresentati in sentenza, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggano ogni richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013 ) Rv. 254584 - 01:" In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccatò e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito").

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno Francesco Maria Ciam i DEPOSITATA IN C