Italian Court dismisses appeal claiming attempted theft, ruling completed theft occurred after passing the cash register.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant's actions constituted attempted theft rather than completed theft. The defendant was convicted of aggravated shoplifting after bypassing the cash register and placing stolen goods in a bag to evade security systems. The court ruled that the act of passing the register and removing items from the payment point fulfills the requirements for consummated theft, rendering the argument generic and already addressed by lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: The act of passing the cash register and removing merchandise constitutes consummated theft, regardless of whether the goods were subsequently hidden or the surveillance was active.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICTORIA PEREZ MONICA LORENA nato il 02/06/1982 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Victoria Perez Monica Lorena ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto in un esercizio commerciale aggravato dalla destrezza. La imputata superava la barriera delle casse dopo essersi impossessata di alcuni prodotti, riponendoli in una borsa schermata, atta ad eludere i sistemi a ntitaccheggio.
A motivi di ricorso il difensore si duole della mancata riqualificazione del reato nella fattispecie del tentativo e ritiene che la propria assistita doveva essere mandata assolta, non essendosi verificato lo sposessamento. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi sulla base di logiche considerazioni e corrette argomentazioni giuridiche. La risposta fornita in sentenza è conforme ai principi consolidati dettati in casi analoghi da questa Corte (ex multis Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Rv. 259263 - 01: "Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza";
N. 23020 del 2008 Rv. 240493 - 01, N. 27631 del 2010 Rv. 248388 - 01, N. 37242 del 2010 Rv. 248650 - 01, N. 7086 del 2011 Rv. 249842 - 01, N. 20838 del 2013 Rv. 256499 - 01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente Mar rosaria Bruno Francesco M4h4Ciampi