Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6494/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for lack of legal grounds and discretion in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was legally sound and properly reasoned. The appellant argued the sentence deviated from the statutory minimum without adequate justification, but the court found the judges correctly considered the criminal's alarming modus operandi and prior record. Ultimately, the decision affirmed that sentencing falls within the discretionary power of the trial judge under the relevant penal code provisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The quantum of the penalty is exclusively entrusted to the discretionary evaluation of the trial judge, who must base the choice on the parameters set by law and provide the reasons justifying it, precluding cassation review for a new assessment of congruity absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal trial judge evaluation statutory minimum deviation revisione della sentenza penale responsabilità penale dei minori accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.
art. 132 cod. pen
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
art. 133 cod. pen
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SVETTI CIRO nato a ACERRA il 22/02/1982 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Svetti Ciro ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. prevalente sulle contestate aggravanti.

L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando che i giudici di merito si sarebbero sensibilmente discostati dal minimo edittale nella individuazione della pena base, mancando di offrire adeguata motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata con riferimento alla individuazione della pena irrogata.

All'uopo sono state considerate le allarmanti modalità di realizzazione del fatto (l'attività criminosa, posta in essere da più persone, si è conclusa con una precipitosa fuga dell'imputato a cui è seguita la necessità degli operanti di esplodere un colpo in aria) e la negativa personalità del ricorrente, gravato da altri precedenti. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno