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Ordinanza — n. 6493/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to withdrawal or manifestly unfounded grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals of Todirascu Mihail, Lungu Gheorghe, and Constantinov Renat inadmissible. The first two appellants had personally withdrawn their appeals, while the third's arguments were deemed manifestly unfounded and generic. Consequently, the Court ruled that the procedural relationship was extinguished for the withdrawers and the merits were insufficiently challenged by the remaining appellant.

Regesto Legislator

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Art. 589, 591, 592 c.p.p.; Withdrawal of cassation appeal extinguishes the procedural relationship and renders the appeal inadmissible; generic or unfounded grounds fail to meet the requirement of specific legal and factual arguments.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation manifestly unfounded grounds specific legal arguments procedural extinction criminal procedure code judicial review standards accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c.p.p.
pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 cod.
Art. 591 c.p.p.
Quanto alla posizione Todirascu Mihail e Lungu Gheorgheci i ricorsi risultano inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 592 c.p.p.
art. 589 cod. proc. pen
pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TODIRASCU MIHAIL - C.U.I. 02P8V3G nato il 17/11/1975 LUNGU GHEORGHE - C.U.I. 05ZK68Y nato il 07/05/1996 CONSTANTINOV RENAT - C.U.I. 05ZNGUH nato il 10/08/1995 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Todirascu Mihail, Lungu Gheorgheg, Constantinov Renat, a mezzo del t comune difensore hanno proposto ricorsó per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i molteplici furti pluriaggravati per i quali era intervenuta condanna a loro carico.

Si dolevano inoltre del trattamento sanzionatorio, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Lungu e Constantinov sostenevano che il giudice avrebbe errato nel non concedere loro l'attenuante della minima partecipazione. Con atto del 26/11/2021, gli imputati Todirascu Mihail e Lungu Gheorgheg, personalmente, hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi. Tutto ciò premesso questa Corte così provvede. Quanto alla posizione Todirascu Mihail e Lungu Gheorgheci i ricorsi risultano inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. La rinuncia al ricorso per cassazione ritualmente proposta, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina la estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione [cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Rv. 266821]. Alla pronuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 ciascuno.

I motivi di ricorso proposti da Constantinov Renat sono manifestamente infondati. In punto di responsabilità la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo, del tutto scevro dai vizi logici lamentati nel ricorso. Le censure proposte sono generiche e riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggano ogni richiesta.

Nel presente caso manca ogni reale confronto con le articolate giustificazioni a sostegno del decisum. In ordine al trattamento sanzionatorio si osserva: le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche e di concessione dell'attenuante della minima partecipazione sono state disattese con motivazione del adeguata e conferente, del tutto rispondente ai requisiti stabiliti in questa sede. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna di Constantinov Renat al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche' Todirscu Mihail e Lungu Gheorgheg al versamento della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende e Costantinov Renat al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres"dente Mariar