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Ordinanza — n. 6492/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for insufficient reasoning regarding immediate acquittal and lack of criminality, but these grounds do not fall within the specific exceptions permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Art. 448 c.p.p. immediate acquittal special leniency responsabilità penale dei minori reati penali gravi accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
artt. 129 cod. proc. pen
Nel ricorso si deduce erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRA ANTONIO nato a UMBERTIDE il 30/06/1989 avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La difesa di Pira Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., con cui era applicata la pena concordata tra le parti per il reato di furto pluriaggravato. Nel ricorso si deduce erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. La difesa lamenta che il Giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; si duole della mancata esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto.

2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non viene in rilievo nessuna delle ipotesi contemplata dalla norma richiamata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno Francesco 1ria Ciampi rT3-1T-TZ.)-Ui „ IN