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Ordinanza — n. 6490/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of recidivism exclusion grounds and confirmed social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6490/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of social danger and recidivism. The appellant argued against the reasoning used to deny exclusion from recidivism, claiming a contradiction in the first instance judgment. The court rejected this, noting the criminal activity was continuous and significant, confirming the defendant's persistent social danger rather than an occasional relapse.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen.: The new criminal episode must be concretely significant regarding the nature and timing of prior offenses to demonstrate increased social danger and culpability, precluding the exclusion of recidivism.

Parole chiave

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recidivism exclusion social danger assessment criminal continuity Cassation inadmissibility penal code provisions deposizione inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
25169001), in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod.
Art. 624-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
25169001), in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò
Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007
- sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARETTA ROSSETTI MARIO nato a VICENZA il 28/12/1964 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Baretta Rossetti Mario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale stata confermata la pronuncia di responsabilità emessa a suo carico dal Tribunale di Belluno per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 624-bis cod. pen. L'esponente si duole della motivazione posta a fondamento del diniego di escludere la recidiva contestata, rilevando un'intima contraddizione nel ragionamento spiegato in proposito dalla Corte di merito.

Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, in cui si pone in evidenza l'accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, sulla base di valutazioni del tutto rispondenti ai criteri stabiliti in sede di legittimità [".11 certificato penale aggiornato acquisito agli atti evidenzia un'attività criminale del prevenuto che negli anni non ha conosciuto soste: è iniziata nel 1985, poi è stata scandita da numerose condanne per reati contro il patrimonio; le negative esperienze giudiziarie non hanno fatto desistere l'imputato da tale attività, visto che nel marzo 2015 è tornato a compiere furti in danno di più persone (questo è l'oggetto del presente processo):non si è trattato dunque, nel caso di specie, di una ricaduta occasionale, ma della conferma della persistente, accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, che infatti è tornato a delinquere anche in epoca successiva (v. sentenza 7/7/2015 Tribunale di Padova per reati commessi il giorno precedente)"].

Trattasi di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 25169001), in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007).

E' quindi manifestamente priva di fondamento la critica difensiva contenuta nel ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità dell ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid Mariarosaria Bruno Francesco Ma , - b m , / DEPOSITATA