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Ordinanza — n. 6488/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints violating the principle of limited review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it relied solely on factual objections rather than legal errors. The defense argued that video evidence was unclear and contradicted police annotations regarding the defendant's identity at the gas station. The court rejected this, noting that the lower court's identification of the defendant based on the abandoned vehicle and witness recognition was logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; In cassation proceedings, the court is barred from re-evaluating factual elements or adopting alternative fact reconstructions, limiting review strictly to legal errors and procedural defects.

Parole chiave

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cassation appeal factual complaints limited review principle inadmissibility declaration judicial hierarchy onere della prova gravi addebiti penali false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISSI FOUAD nato il 17/11/1987 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione El Idrissi Fouad, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con cui è stata confermata la sentenza di condanna emessa a suo carico per il reato di furto pluriaggravato. La difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, evidenziando che la prova della responsabilità dell'imputato sarebbe incerta, essendo sfocate le immagini risultanti dalle videoriprese che ritraggono gli autori del fatto e collidendo la ricostruzione operata in sentenza con l'annotazione dei Carabinieri intervenuti sul posto.

Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato su doglianze in fatto. La Corte di merito ha fornito una logica e coerente motivazione con riferimento all'identificazione dell'imputato, mettendo in rilievo che, presso il distributore di carburante dove si era verificato il furto, fu rinvenuta, in stato di abbandono, la vettura adoperata dagli autori della sottrazione, intestata alla convivente dell'imputato. I militari, ritornati nel luogo del ritrovamento della vettura, a distanza di breve tempo, accertarono la presenza dell'imputato, intento a fare benzina con l'uso di una tanica.

Visionando le immagini delle telecamere che avevano ripreso la scena del furto, gli operanti riconobbero l'imputato e l'abbigliamento indossato al momento della sottrazione. La difesa, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, richiama l'attenzione di questa Corte su una diversa ricostruzione del fatto. In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid te Mariraria Bruno Francesco M DEPOSI