Ordinanza — n. 6486/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO SALVATORE nato a CATANIA il 01/12/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Cosentino Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Catania di condanna alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato. L'esponente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 132 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 6486/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Cosentino Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Catania di condanna alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato. L'esponente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO SALVATORE nato a CATANIA il 01/12/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Cosentino Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Catania di condanna alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato. L'esponente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. In relazione alla determinazione della pena la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.
Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del :30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto al profilo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rammentare come, in tema di concessione del beneficio, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi a questo fine (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi e Mariarosaria Bruno Francesco M DEPOSITA