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Ordinanza — n. 6482/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6482/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6482/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'intervenuta riqualificazione dei fatti. Secondo l'assunto difensivo dalle emergenze probatorie non si ricaverebbero elementi per ritenere che il ricorrente si sia reso responsabile dei furti delle vetture indicate in contestazione. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è incentrato su doglianze palesemente versate in fatto: la difesa non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte d'appello, che, ripercorrendo nel dettaglio la vicenda, ha ricostruito in modo puntuale le fasi delle indagini, dando conto delle modalità attraverso le quali si è pervenuti alla individuazione del ricorrente quale autore dei furti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo l'assunto difensivo dalle emergenze probatorie non si ricaverebbero elementi per ritenere che il ricorrente si sia reso responsabile dei furti delle vetture indicate in contestazione. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è incentrato su doglianze palesemente versate in fatto: la difesa non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte d'appello, che, ripercorrendo nel dettaglio la vicenda, ha ricostruito in modo puntuale le fasi delle indagini, dando conto delle modalità attraverso le quali si è pervenuti alla individuazione del ricorrente quale autore dei furti.

Parole chiave

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anno di contribuzione giovanile caso poco grave perizia per accertamento dell'età responsabilità penale dei minori minore età non comprovata gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABA EL HADJ YOUNES nato il 01/06/1993 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Baba El Hadj Younes ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.

7) cod. pen. e 624-bis cod. pen., così riqualificate le originarie imputazioni di ricettazione. A motivi di ricorso deduce:

1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'intervenuta riqualificazione dei fatti. Secondo l'assunto difensivo dalle emergenze probatorie non si ricaverebbero elementi per ritenere che il ricorrente si sia reso responsabile dei furti delle vetture indicate in contestazione. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è incentrato su doglianze palesemente versate in fatto: la difesa non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte d'appello, che, ripercorrendo nel dettaglio la vicenda, ha ricostruito in modo puntuale le fasi delle indagini, dando conto delle modalità attraverso le quali si è pervenuti alla individuazione del ricorrente quale autore dei furti.

I rilievi difensivi, al cospetto di una motivazione logica e coerente, prospettano un'alternativa ricostruzione dei fatti, richiamando l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti di merito, la cui valutazione è inibita in questa sede. Per costante orientamento di questa Corte, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 — 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

Infine, il ricorrente si duole genericamente della intervenuta riqualificazione dei reati, senza tuttavia palesare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dai giudici. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariaro aria Bruno Francesco Maia Ciampi