Italian Court dismisses appeal for attempted theft and weapon carrying as inadmissible due to factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Chiesa Manuel inadmissible regarding charges of attempted theft and carrying a weapon. The defense argued for logical inconsistencies and misinterpretation of evidence, but the court ruled that appellate courts cannot re-evaluate factual circumstances or propose alternative fact reconstructions. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was deemed logical and consistent with the available evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 36 c.p.p.: In cassation proceedings, the court is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact reconstruction, limiting review to legal errors and specific procedural vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIESA MANUEL nato a BERGAMO il 15/09/1975 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Chiesa Manuel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Bergamo per i reati di tentato furto pluriaggravato e porto in luogo pubblico di uno strumento atto ad offendere (forbici da elettricista). La difesa deduce:
1) manifesta illogicità della motivazione e vizio di travisamento della prova;
2) insussistenza della fattispecie di cui all'art. 4 legge 110/75 e violazione dell'art. 131-bis cod. peri. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è incentrato su doglianze palesemente versate in fatto. In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").
La censura riferita all'asserito travisamento della prova non trova riscontro nella lettura della sentenza, il cui apparato argonnentativo appare logico e coerente con le emergenze probatorie rappresentate in motivazione. Occorre peraltro rimarcare come, in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269217 - 01). Tale ultima evenienza non è stata in alcun modo rappresentata nel ricorso. La Corte di appello ha offerto adeguata e puntuale risposta alle censure difensive riguardanti la fattispecie di cui al capo B) della rubrica, rendendo una motivazione del tutto logica in ordine alla insussistenza di un giustificato motivo relativamente al porto dello strumento atto ad offendere.
La difesa non si confronta con la motivazione della sentenza, reiterando la prospettazione di alternative ragioni in fatto. Il richiamo all'art. 131-bis cod. pen. non è sostenuto da alcuna argomentazione. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Con