Ordinanza — n. 6476/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 01/03/1989 GAROFALO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/08/1985 PENGUE CRISTIAN nato a NAPOLI il 03/08/1998 SALVATI PATRIZIO nato a NAPOLI il 19/09/1971 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Esposito Salvatore, Garofalo Salvatore, Salvati Patrizio e Pengue Cristian ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Roma in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6476/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 01/03/1989 GAROFALO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/08/1985 PENGUE CRISTIAN nato a NAPOLI il 03/08/1998 SALVATI PATRIZIO nato a NAPOLI il 19/09/1971 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Esposito Salvatore, Garofalo Salvatore, Salvati Patrizio e Pengue Cristian ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Roma in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo proposto da Pengue Cristian è inammissibile, poiché attinente ad un mero errore materiale nella trascrizione in dispositivo della pena concordata (esattamente riportata nella parte motiva), che è stato corretto con ordinanza del 25 ottobre 2021; Considerato che i motivi proposti dagli altri ricorrenti - che contestano la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., della recidiva e il giudizio di bilanciamento (Salvati), inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e diniego delle circostanze attenuanti generiche (Garofalo), mancata indicazione dei passaggi intermedi nel computo della pena e inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen. (Esposito) - non sono deducibili alla luce della modalità definitoria prescelta;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett