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Ordinanza — n. 6474/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation as grounds are inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Redouane Elgaoudi inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this claim generic and outside admissible grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.: An appeal alleging lack of motivation is inadmissible if the alleged omission is generic, does not specify concrete elements, or falls outside the scope of admissible grounds under Article 448, paragraph 2-bis.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal generic grounds procedural law court costs aggravamento della pena modifica della sentenza commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
è generica poiché non precisa quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a alla decisione richiesta; inoltre esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDOUANE ELGAOUDI nato il 28/08/1997 avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di VERONA Istato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Redouane Elgaoudi ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Verona ex art. 444 cod. proc. peli. per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. - è manifestamente infondata, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria, indicandone le ragioni;

è generica poiché non precisa quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a alla decisione richiesta; inoltre esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannaio al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett rosini St:_f_cl Palla DEr07,TATO