Ordinanza — n. 6471/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLATORE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Ballatore Antonino per il reato di furto in abitazione aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6471/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in merito alla valutazione della confessione dell'imputato e vizi di motivazione con riguardo al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLATORE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Ballatore Antonino per il reato di furto in abitazione aggravato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in merito alla valutazione della confessione dell'imputato e vizi di motivazione con riguardo al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, evidenziandosi, a tacer d'altro, come erroneamente il ricorrente assume che la confessione valorizzata dalla Corte sarebbe stata stragiudiziale, quando invece risulta dalla sentenza che la stessa è stata resa anche all'udienza di convalida e poi ribadita in giudizio. Generiche in quanto prive del doveroso confronto con la motivazione della sentenza impugnata sono invece le censure proposte con il secondo motivo.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in R estensore Il P3ildjx