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Ordinanza — n. 6470/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant after law change removed personal filing rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, violating a 2017 law change that reserved this right exclusively for defense attorneys. The defendant argued for a personal appeal regarding sentencing, but the court noted the conviction for fraudulent bankruptcy was confirmed while concurrent charges were extinguished by prescription. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, which modified Article 613 of the Code of Criminal Procedure, the right to personally file a cassation appeal was removed from the accused, reserving this power exclusively for the defense attorney.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Law 103/2017 reform exclusive defense attorney right criminal procedure filing cassation appeal procedure abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I.
Art. 613 c.p.p.
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Law No. 103/2017
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE CIRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/04/1965 avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAciat-e-e13,e9490-effeTrarti-; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di De Simone Ciro per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i concorrenti reati di simulazione di reato e di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali in quanto estinti per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alal commisurazione della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il ore Il Prji,134204 D77:1.,•37ATO I