Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6463/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6463/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6463/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANTONIO nato a CARPI il 05/03/1975 avverso la sentenza del 15/10/2020 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sorrentino Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.612 cod. pen.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, non enucleano alcun vizio riconducibile alla violazione di legge, ma si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6463/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia minaccia alla sicurezza pubblica oltraggio alla corte udienza dibattimentale espressioni sconvenienti pene condizionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANTONIO nato a CARPI il 05/03/1975 avverso la sentenza del 15/10/2020 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sorrentino Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.612 cod. pen.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, non enucleano alcun vizio riconducibile alla violazione di legge, ma si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere est nsore Il Presidente "rq iviro IN