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Ordinanza — n. 6461/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false birth date claim and refusal of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of false testimony regarding a birth date. The appellant argued that the error was minor and that generic mitigating circumstances should have been granted, but the court found the birth date an essential element of identity requiring strict verification. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was not arbitrary and the appeal lacked valid grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grievances do not correspond to the actual complaints in the notice of appeal, and the refusal of generic mitigating circumstances is justified by reasoning free of manifest illogic.

Parole chiave

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false testimony birth date generic mitigating circumstances inadmissible appeal manifest illogic essential identity element false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 495 cod. pen
1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva ritenuto Antonio Colaneri colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di nneritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANERI ANTONIO nato a VASTO il 28/02/1981 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva ritenuto Antonio Colaneri colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, avendo egli solo riferito una data di nascita errata e non avendo nell'occasione gli operanti proceduto a redigere un atto pubblico; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure, di fatto, proposte nel ricorso non trovano corrispondenza nelle doglianze proposto con l'atto di appello secondo la sintesi fattane nella sentenza impugnata e comunque: - la data di nascita costituisce un imprescindibile elemento delle generalità di un cittadino; - il controllo dell'imputato doveva essere trasfuso quantomeno in una relazione di servizio (tanto più che egli era stato sorpreso mentre conduceva un veicolo pur essendo sprovvisto della patente di guida). 2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di nneritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Preside