Italian Court dismisses appeal as non-specific, citing prior rejection of duplicate conduct arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Buccilli's appeal inadmissible for failing to provide specific grounds distinct from those already rejected by the lower court. Buccilli argued that the court erred in finding duplicate threatening acts, but the appellate court had already addressed this fact without adequate reasoning. The Supreme Court ruled the appeal non-specific because it merely repeated previous arguments without new legal analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already discussed and rejected by the court of appeal without presenting specific new grounds or legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCILLI LUCA nato a POPOLI il 19/04/1990 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — La Corte di appello di L'Aquila, con l'ordinanza impugnata, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Luca Buccilli avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara l'aveva ritenuto colpevole del delitto, continuato, di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta duplicità delle condotte di minaccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 — Il medesimo, infatti, è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel ricorso si ribadisce l'unicità delle condotte di minaccia quando invece è incontestabile in fatto la duplicità delle stesse, già congruamente affermata dal primo giudice e non adeguatamente affrontata nel gravame di merito, avendo l'imputato rinnovato le stesse due ore dopo le prime, dopo essere ritornato sul posto. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio