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Ordinanza — n. 6454/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6454/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIENNA FRANCESCO nato a IRSINA il 02/08/1937 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Matera che aveva ritenuto Francesco Zienna colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla omessa declaratoria di prescrizione del reato; - alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6454/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla omessa declaratoria di prescrizione del reato; - alla dosimetria della pena.

Parole chiave

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responsabilità penale errore nella commisurazione della pena uso di un documento falso accusa penale pene condizionali permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIENNA FRANCESCO nato a IRSINA il 02/08/1937 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Matera che aveva ritenuto Francesco Zienna colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla omessa declaratoria di prescrizione del reato; - alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la falsità della certificazione dell'avvenuta revisione fosse stata accertata grazie ad una pluralità di fonti dichiarative ed agli accertamenti effettuati presso l'ufficio competente. 2 - La diversa datazione della condotta, posta a fondamento della seconda censura, non è stata proposta con i motivi di appello ed è pertanto inammissibile. 3 - La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre (avendo comunque la corte fatto riferimento a precedenti condanne che evidentemente sono state riportate nei certificati del casellario in atti).4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il C