Ordinanza — n. 6453/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCALA DENIS PAOLO nato a COPERTINO il 08/10/1974 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Denis Paolo Zuccalà colpevole dei delitti ascrittigli, di violenza privata e lesioni personali, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata; - alla dichiarata colpevolezza del prevenuto per il delitto di lesioni personali. 3 - Il difensore inviava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6453/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata; - alla dichiarata colpevolezza del prevenuto per il delitto di lesioni personali. 3 - Il difensore inviava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCALA DENIS PAOLO nato a COPERTINO il 08/10/1974 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Denis Paolo Zuccalà colpevole dei delitti ascrittigli, di violenza privata e lesioni personali, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata; - alla dichiarata colpevolezza del prevenuto per il delitto di lesioni personali. 3 - Il difensore inviava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Entrambi i motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la ricostruzione dell'accaduto offerta dalla persona offesa avesse trovato adeguato riscontro nelle affermazioni del teste oculare del medesimo; - da tali fonti si era dedotto come l'imputato avesse impedito alla persona offesa di procedere oltre con la sua autovettura, così consumando il delitto di violenza privata, e l'avesse poi percossa (colpendola al volto con dei pugni) tanto da causarle le denunciate lesioni. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini z 7:ATO IN CAN , ,EFIIA 2