Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal grounds and factual review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Henry Alexander Manzulli inadmissible. Manzulli argued that the appellate court erred in finding him guilty of documentary and patrimonial bankruptcy fraud due to lack of subjective intent and improper attribution of the patrimonial charge to a co-defendant. The court rejected these claims because they were not raised in the original appeal and constitute factual disputes reserved for the trial judge, violating the limits of the admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be based on legal errors or procedural vices present in the original appeal; new factual arguments or re-evaluations of evidence are inadmissible as they exceed the scope of the admissibility review reserved for the Court of Cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZULLI HENRY ALEXANDER nato il 09/03/1977 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, riduceva le pene accessorie applicate a Henry Alexander Manzulli per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza per il delitto di bancarotta documentale non essendovi prova dell'elemento soggettivo del reato; - alla ritenuta colpevolezza per il delitto di bancarotta patrimoniale ascrivibile alla sola coimputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 — Entrambi i motivi, infatti, non sono stati proposti con l'atto di appello (secondo la sintesi fattane in sentenza le censure mosse nell'interesse del prevenuto riguardavano la sola riqualificazione del delitto di bancarotta documentale, la ritenuta configurabilità delle aggravanti ed il giudizio di bilanciamento) e comunque gli stessi sono anche versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enri