Italian Supreme Court dismisses appeal as fact-bound, rejecting review of factual findings on accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's determination of his liability as a nominal administrator and the duration of accessory penalties. The court ruled that the appeal violated legal limits by attempting to re-evaluate factual elements reserved exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against judgments on facts are inadmissible when they merely propose a different factual assessment without challenging the logical coherence of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURIZI LUCIANO nato a CASTELBELLINO il 11/12/1930 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; o
RITENUTO IN FATTO
1 — La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, rideterminava la durata delle pene accessorie applicata a Luciano Maurizi per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, mero amministratore di facciata della fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato non potesse considerarsi un mero prestanome per le ragioni indicate nell'ultimo paragrafo della penultima pagina dell'impugnata sentenza, e nei successivi passi, con argomenti che nel ricorso non si confutano. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente En