Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific appeal grounds through a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a lighter sentence and recognition of a mitigating circumstance, but the appellate court had already addressed these points in the settlement decision. Consequently, the court ruled that the appellant cannot challenge the agreed-upon sentence or the lack of reasoning regarding waived grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the appellant waives appeal grounds via a settlement agreement, thereby circumscribing the scope of review to residual grounds and precluding challenges to the agreed sentence or omitted reasoning on waived points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APOLLO EMANUELE nato a LUCERA il 11/09/1961 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdate-awise-alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di D'Apollo Emanuele per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.
2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati, come quello relativo al riconoscimento dell'attenuante invocata dal ricorrente. Va poi ribadito che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cos