Cassation court dismisses appeals against criminal conviction for voluntary injuries due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a first-instance conviction for voluntary injuries inadmissible. The defendants argued that the appellate court illegitimately filled a lack of motivation and failed to revoke certain civil rulings. The court rejected these claims, ruling that the first-instance judgment contained sufficient motivation and that the civil issues were not properly raised in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the first-instance judgment is sufficiently motivated and the appellant fails to demonstrate specific grounds for revoking civil rulings or pointing out substantive errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CARO CALOGERO nato a VITTORIA il 29/08/1963 KRYGIER WIOLETA nato il 10/12/1973 KRYGIER DOMINIKA WIOLETA nato il 15/03/1995 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa confermava la condanna di Di Caro Calogero, Krygier Wioleta e Krygier Dominika Wioleta per il reato di lesioni volontarie per come rispettivamente contestato ai singoli imputati.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per aver illegittimamente il Tribunale sanato il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado e per non aver revocato le statuizioni civili.
3. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la motivazione della sentenza di primo grado - peraltro riportata in maniera incompleta nel ricorso - non era assolutamente inesistente o meramente apparente, risultando dunque legittimo l'esercizio da parte del giudice dell'appello del proprio potere di integrarla. Il secondo motivo è invece generico e parimenti manifestamente infondato, avendo ben spiegato il Tribunale come le aporie rilevate in relazione alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non abbiano costituito oggetto di puntuale devoluzione con il gravame di merito.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deci 12/1/2022 Il Consi e estensore Il P re3i47 4„.