Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic nature and misapplication of law regarding bankruptcy aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mertoli Pietro inadmissible, ruling it generic and legally unfounded. The appellant argued for erroneous application of criminal law and defects in reasoning, but the court noted the appeal failed to substantively contest the causal link between delayed bankruptcy proceedings and financial deterioration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 224, 217 legge fallimentare; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if it is generic, fails to substantively contest the established causal link, and relies on objections regarding a different legal hypothesis than that actually contested.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERTOLI PIETRO nato a CATANIA il 27/05/1947 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Mertoli Pietro per il reato di cui agli artt. 224 e 217 legge fall.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.
3. Il ricorso é inammissibile. Il ricorso è anzitutto generico, posto che la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato rilevando la sussistenza di un nesso eziologico tra la mancata promozione dei provvedimenti ex art. 2482-ter c.c. e l'aggravamento del dissesto registrato prima della messa in liquidazione della società, argomentazione che il ricorrente non ha sostanzialmente contestato. Manifestamente infondate sono invece le obiezioni in diritto proposte con il ricorso atteso che le stesse riguardano la diversa fattispecie di aggravamento del dissesto per la ritardata richiesta del fallimento, che non è quella contestata all'imputato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende del