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Ordinanza — n. 6441/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6441/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTAIB ABDELLATIF nato il 05/01/1991 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Boutaib Abdellatif ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità e del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla riferibilità del fatto all'imputato, pag. 4 sulla sussistenza del dolo, pag. 4 sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 6441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo - con il quale si invoca la causa di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché, nella consapevolezza della inapplicabilità di tale istituto al reato in rassegna in ragione della pena edittale prevista, postula una derubricazione del fatto nel reato di danneggiamento, sovvertendo il ben diverso esito decisorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto prove acquisite illegalmente luogo del reato furto di lieve entità perseguimento penale per truffa scippo

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Considerato che il terzo motivo - con il quale si invoca la causa di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTAIB ABDELLATIF nato il 05/01/1991 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Boutaib Abdellatif ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità e del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla riferibilità del fatto all'imputato, pag. 4 sulla sussistenza del dolo, pag. 4 sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.);

Considerato che il terzo motivo - con il quale si invoca la causa di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché, nella consapevolezza della inapplicabilità di tale istituto al reato in rassegna in ragione della pena edittale prevista, postula una derubricazione del fatto nel reato di danneggiamento, sovvertendo il ben diverso esito decisorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I