Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it is generic and inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Davide Izzo inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the complaint generic and outside admissible grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A complaint alleging lack of motivation is inadmissible if it is generic, fails to cite concrete elements, and does not fall within the specific grounds listed in Article 448, comma 2-bis.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO DAVIDE nato a SAVONA il 03/03/1981 avverso la sentenza del 13/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAdato avvisoalle par-7-t1-;; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Izzo Davide ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Genova ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. - è manifestamente infondata, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria;
è generica poiché non indica quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a alla decisione richiesta; inoltre esule dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente El