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Ordinanza — n. 6438/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONDI MASSIMO nato a MODENA il 29/05/1967 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Dondi Massimo per il delitto di tentato furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Dondi Massimo per il delitto di tentato furto pluriaggravato.

Parole chiave

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pena massima gravi addebiti penali tentato furto recidiva nell'infrazione doppia punibilità reato impossibile

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONDI MASSIMO nato a MODENA il 29/05/1967 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Dondi Massimo per il delitto di tentato furto pluriaggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità dell'imputato svolgendo censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e in larga parte anche generiche in quanto prive del doveroso confronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 12/1/2022 I