Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding fraud vs. document bankruptcy charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity under Italian criminal procedure law. The appellant challenged a second-instance decision that reclassified the crime from fraudulent bankruptcy to document-based bankruptcy, but failed to provide a substantive critique of this legal distinction. Consequently, the court ruled that the generic complaint did not meet the threshold for admissibility and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lettera c), Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, consisting merely in a general expression of grievance without an effective critique of the justification for the decision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERDE GIOVANNI nato a CATANIA il 23/03/1951 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto da Lo verde Giovanni per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per quello di cui all'art. 220 legge fall.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha correttamente evidenziato come l'appello riguardasse il reato di bancarotta documentale a fronte della pronunzia in primo grado della condanna per quello di bancarotta patrimoniale - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in