Italian Court dismisses appeal on plea bargaining due to lack of required statutory reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding plea bargaining. The court ruled that such reasoning can be merely enumerative when the plea constitutes an admission of guilt, and no elements existed to overcome the presumption of innocence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; In plea bargaining proceedings, the court's reasoning on the lack of statutory prerequisites may be merely enumerative, as the plea request is deemed an admission of facts requiring acquittal only if specific elements prove innocence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC GEVDO nato a GENOVA il 26/01/1995 avverso la sentenza del 03/06/2016 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Reggio Emilia ha applicato a Gevdo Halilovic la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati in rubrica ascrittigli. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 — Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595), elementi che, nel caso concreto, non sono stati neppure dedotti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enri