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Ordinanza — n. 6434/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking merits when only sentencing agreement was challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant challenged the substantive acquittal rather than the sentencing agreement. The defendant argued a lack of reasoning regarding the non-conviction under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against sentencing agreements are strictly limited to specific grounds, excluding attacks on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against the application of a concordated sentence are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding challenges to the substantive acquittal.

Parole chiave

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concordated sentence appeal inadmissible appeal substantive acquittal Article 448 c.p.p. Article 610 c.p.p. bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNACCONE FRANCESCO nato a POZZUOLI il 29/04/1972 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Iannacone Francesco la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e causazione dolosa del fallimento.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Amme