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Ordinanza — n. 6432/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for vehicle title fraud as arguments were already properly rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6432/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Angelo Moccia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Moccia challenged his conviction for fraudulently transferring a truck title to a third party to secure better insurance rates, arguing the lower court failed to prove his complicity or subjective intent. The court rejected these claims, noting that the fraud was established, the transfer aimed at insurance benefits rather than exemption, and Moccia alone knew the buyer's identity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments that correctly address substantive issues regarding the existence of facts, concourse, and subjective elements are inadmissible if they merely reproduce grounds already dismissed with adequate legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility vehicle title fraud concourse of crime subjective intent insurance fraud scheme Cassation procedure court costs award contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA ANGELO nato a OTTAVIANO il 15/07/1967 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; I. Rilevato che l'imputato Moccia Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per aver concorso con Minichino Salvatore e Minichino Giuseppe nella contraffazione della carta di circolazione di un autocarro, facendo risultare un passaggio di proprietà del mezzo da Minichino Giuseppe (residente nella Regione Campania) a un ignaro soggetto terzo, residente nella regione Abruzzo, sì da far ottenere ai Minichino migliori condizioni contrattuali alla luce della classificazione e attestazione dei rischi;

Ritenuto che le doglianze proposte -attinenti a vizi motivazionali in punto di insussistenza del fatto, assenza di prova circa una condotta concorsuale da parte dell'imputato, difetto dell'elemento soggettivo del reato - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la contraffazione è pacifica; il passaggio di proprietà era finalizzato ad ottenere migliori condizioni di polizza non ad esonerare i Minichino dal pagamento della stessa; solo l'odierno ricorrente, tra i tre soggetti implicati nella vicenda, conosceva le complete generalità dell'ignaro acquirente al quale è stato fittiziamente intestato l'autocarro);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore