Italian Court dismisses appeal against theft conviction for generic grounds and exceeding statutory maximum penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Adou Etchè Ronsard De Fidele inadmissible regarding his theft convictions. The court ruled that three arguments required a factual re-evaluation reserved for the lower court, while the fourth was generic and failed to address why the maximum ten-year penalty precluded the application of Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts, and a generic appeal failing to justify why a specific statutory maximum penalty bars a lighter provision is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADOU ETCHE' RONSARD DE FIDELE nato il 09/03/1989 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Adou Etchè Ronsard De Fidele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto di merce ai danni di supermercati; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità perché demandano alla Corte di cassazione la rivalutazione delle prove raccolte in tema di tentativo, aggravante della esposizione a pubblica fede, aggravante della violenza sulle cose; mentre esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, poiché non coglie che la fattispecie in rassegna (furto pluriaggravato) è punita con la pena massima di anni dieci di reclusione, che osta alla applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore