Cassation court dismisses appeal for theft of electricity due to abstract grounds of non-punishment under Art. 131-bis. The appeal is inadmissible as it lacks specific factual grounds required by procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cosimo Friuli inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Friuli argued abstractly that he did not commit the theft or that the act was non-punishable under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments because they fail to meet the specific factual requirements mandated by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals based on abstract grounds of non-punishment or lack of fact are inadmissible without specific factual allegations.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIULI COSIMO nato a GROTTAGLIE il 03/06/1978 avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di TARANTO/ dato avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Friuli Cosimo ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen. per il furto di energia elettrica. Considerato che le doglianze proposte - che deducono, in maniera astratta, la possibilità di assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto ovvero per la configurabilità della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Eli