Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking merits of agreed sentence under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the trial judge's application of a negotiated sentence, arguing a lack of reasoning regarding acquittal on the merits. The court ruled that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds, excluding attacks on the substantive merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against the application of a negotiated sentence are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding challenges to the merits of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSAROLLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 14/06/1994 avverso la sentenza del 08/02/2021 del GIP TRIBUNALE di FERRARA Elgte-aucisazZa--parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Ferrara ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Rossarolla Francesco la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 640 comma 2 n. 2-bis, 493-ter, 494 e 497-bis c.p..
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Il Pr,Frit_e_