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Ordinanza — n. 6426/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6426/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA FRANCESCO nato a CATANIA il 22/11/1982 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Bella Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, commesso il 10 agosto 2009; Ritenuto che il ricorso per cassazione è tardivo in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 gennaio 2020, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 29 febbraio 2020, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - martedì 14 aprile 2020, in assenza di impugnazioni tempestive, la sentenza è divenuta irrevocabile; - il ricorso è stato proposto soltanto il 17 giugno 2020;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto crimine reato flagrante truffa aggravata furto di lieve entità furto di dati
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA FRANCESCO nato a CATANIA il 22/11/1982 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Bella Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, commesso il 10 agosto 2009; Ritenuto che il ricorso per cassazione è tardivo in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 gennaio 2020, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 29 febbraio 2020, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - martedì 14 aprile 2020, in assenza di impugnazioni tempestive, la sentenza è divenuta irrevocabile; - il ricorso è stato proposto soltanto il 17 giugno 2020;

Ritenuto, in ogni caso, che il primo motivo di ricorso - con il quale si eccepisce il maturare del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado - è manifestamente infondato, poiché il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni dodici e mesi sei (non potendosi tenere conto del giudizio di bilanciamento, secondo il chiaro disposto dell'art. 157 comma terzo cod. pen.) e verrebbe a spirare soltanto il 10 febbraio 2022; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contestata il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Mdrosini St