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Ordinanza — n. 6424/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and failure to substantiate recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and failure to substantiate the claim of recidiva. The appellant argued for a lighter sentence regarding aggravated theft but offered only generic complaints without engaging with the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, consisting merely of generic complaints without a substantive critique of the decision's justification.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal recidiva claim generic complaints procedural costs criminal appeal substantive critique motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ RAMIREZ ROBERTO nato il 10/09/1968 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Diaz Ramirez Roberto per il delitto di furto pluriaggravato e continuato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.

5) c.p. ed alla mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato se non in maniera meramente assertiva.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso il 12/1/2022 Il Consi est-1s ri;in DEPO"