Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction, ruling specific intent not required for general document fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy involving document and asset fraud. The appellant argued for specific intent requirements, but the court held that general intent suffices for 'general' document fraud under established precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240, 241, 242 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The crime of general document fraud does not require specific intent, as generic intent is sufficient for conviction under inveterate case law.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE ANTONIO nato a POZZUOLI il 01/12/1959 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Daniele Antonio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di operazioni dolose.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.
3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la fattispecie contestata e ritenuta a carico dell'imputato è quella di bancarotta documentale c.d. "generale" per la cui integrazione, per inveterato insegnamento di questa Corte, non è richiesto alcun dolo specifico, essendo invece sufficiente quello generico. Generiche e versate in fatto sono invece le doglianze proposte con il secondo motivo con riguardo alla distrazione dei beni della fallita, la cui prova è stata legittimamente tratta dalle dichiarazioni rese dal curatore sulla base delle risultanze del libro giornale, 4.
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 12/1/2022 re este Il pir